Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita, l’Associazione denominata:
Associazione Maurizio Gervasoni ODV di seguito, in breve, “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. L’Associazione ha come proprio simbolo un logo che individua il complesso produttivo di un tempo a Baresi comune di Roncobello, in località Valsecca.
3. L’Associazione ha sede legale in Via Oro 26 nel Comune di Roncobello e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “Organizzazione di Volontariato”
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione Maurizio Gervasoni ODV” oppure “Associazione Maurizio Gervasoni Organizzazione di Volontariato”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3.Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991
Art. 3 -Scopi
1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Art 4 – Attività
In particolare l’Associazione si propone di:
a) mantenere con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), proprietario del Mulino sito in località Baresi di Roncobello (BG), un contratto relativo alla gestione di tale edificio;
b) garantire al FAI l’espletamento di tutte le attività organizzative e logistiche atte al godimento del bene da parte del pubblico;
c) promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale con particolare riferimento all’Alta Valle Brembana e alla Valsecca di Roncobello anche operando in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni culturali;
d) diffondere la cultura, cioè le conoscenze e le esperienze tramandate e apprese nel tempo come strumento di valorizzazione e di coesione sociale della comunità;
e) proporre conferenze, corsi e occasioni di dibattito e di confronto culturali aperti a tutti;
f) pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici.
g) offrire visite guidate storico-culturali a scuole, gruppi, oratori e visitatori in genere, anche non del territorio, per scoprire la vita, la storia e le attività di un tempo legate al Mulino di Baresi;
h) fare esperienza diretta dell’ambiente naturale circostante, rimasto pressoché incontaminato, dove si svolgeva la vita rurale di un tempo;
i) far rivivere, attraverso l’esperienza laboratoriale, attività antiche legate al Mulino quali la sgranatura della pannocchia, la molitura del mais e la torchiatura dell’olio di noce;
j) offrire laboratori grafico-manipolativi che sviluppino la creatività attraverso l’osservazione sia dell’ambiente montano nel contesto del Mulino di Baresi sia di oggetti ed attrezzi in uso un tempo.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte primariamente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci.
Art. 5 – Attività diverse
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 6 – Raccolta fondi
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e/o continuativa, anche mediante la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore al fine di sostenere le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art.7 – Ammissione
1. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono suddivisi in ordinari, sostenitori e onorari.
3.1 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
3.2 I soci sostenitori sono tutti coloro che forniscono un sostegno economico, anche minimo, all’Associazione.
3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica in considerazione di particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
4. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro (60) sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha (60) sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata annualmente.
3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee;
b) di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
c) di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
d) di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
e) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
f) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
g) di recedere in qualsiasi momento;
h) di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo e i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde in caso di:
a) decesso
b) recesso,
c) scioglimento,
d) esclusione
e) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro (60) sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 10 – Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Art. 11 – Organi sociali
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente Onorario, se nominato
e) l’Organo di controllo(Revisori) , se nominato
f) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. A comporre il Consiglio Direttivo possono essere eletti solo coloro che sono associati da almeno un anno.
3.I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 12 – Assemblea
1. L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
5. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
6. Sono ammessi al voto gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci.
Art. 13 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con comunicazione scritta tramite lettera o in forma elettronica e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 15 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) espletare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione ;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo, il rendiconto preventivo ed il programma di attività entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
f) deliberare l’ammontare della quota sociale annuale;
g) redigere la bozza del bilancio consuntivo e preventivo, la relazione di missione sull’attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività ;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente ;
m) nominare, se ritenuto opportuno, come Presidente Onorario, un ex Presidente socio;
n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata.
In caso di decadenza o decesso o dimissioni di uno o più Consiglieri, subentrano automaticamente nella carica di Consiglieri quei soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo.
In mancanza di un elenco di non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure in forma elettronica . In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione telefonica almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
– ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
– dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
– può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, può sottoscrivere prestiti o fidejussioni, può presentare richieste di finanziamenti pubblici o privati, può firmare la richiesta di partecipazione a bandi di gara per i Fondi Sociali Europei o Regionali o di altro genere;
– può sottoscrivere contratti di comodato d’uso acquisendo da privati la gestione di beni immobili e non, di loro proprietà;
– è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
– in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
– stabilisce in caso di necessità l’uso della firma associativa.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
5. Il Presidente Onorario:
– la carica di Presidente Onorario è attribuibile ad un Ex Presidente dell’Associazione socio;
– è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo;
– è eletto a tempo indeterminato;
– non comporta alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale;
– può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
– può partecipare all’Assemblea con gli stessi diritti e doveri dei soci.
Art. 20 – Il Segretario
Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.
Art. 21 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità; predispone e presenta in Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 22 – Organo di controllo (Revisori)
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 del Codice del Terzo Settore può essere istituito l’organo di controllo, anche monocratico, eletto dall’Assemblea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo) alle risultanze di gestione redigendo apposita relazione da consegnare all’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione.
3. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione.
Art. 23 – Collegio dei Garanti
1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti scelti tra i soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.
Art. 24 – Libri sociali
1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25 – Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
a) quote sociali;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente o continuativamente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 26 – Scritture contabili
Il Consiglio Direttivo, tramite il Tesoriere, gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 27 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso.
Le bozze del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo e devono essere discusse e approvate dall’Assemblea.
Art. 28 – Divieto di distribuzione degli utili
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 29 – Assicurazione dei volontari
1. Tutti gli associati e non che prestano attività di volontariato non occasionale e occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e RCT.
2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità.
Art. 30 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 31 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente Statuto è stato ratificato all’unanimità nell’Assemblea dei Soci del 16 aprile 2022
Sottoscritto dalla Presidente dell’Assemblea
Locatelli Giovanna
Sottoscritto dalla Segretaria dell’Assemblea
Locatelli Liliana
Roncobello, 16 aprile 2022
Registrato all’amministrazione AGE, aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, registro REGISTRO UFFICIALE, con numero 87036 e data 05/05/2022
Scarica l’atto costitutivo e lo statuto registrato nel 2005 (non più vigente)