Statuto dell'Associazione "Maurizio Gervasoni" - Onlus
Art. 1 - Denominazione
È costituita l’Associazione denominata "Maurizio Gervasoni",
ONLUS, organizzazione di volontariato senza fini di lucro.
L’Associazione avrà una durata illimitata.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di Roncobello, Via Oro
19, presso la Signora Giovanna Locatelli, o in altro luogo stabilito
dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Simbolo
L’Associazione adotterà quale proprio simbolo un logo che
sarà predisposto prendendo come base uno degli elementi
idonei ad individuare il complesso produttivo di Baresi, Comune
di Roncobello, in località Valsecca.
Art. 4 - Scopi e finalità
L’Associazione si propone di:
a) sottoscrivere con il F.A.I. (Fondo Italiano per l’Ambiente),
proprietario del mulino sito in località Baresi di Roncobello
(BG), un contratto relativo alla gestione di tale edificio.
b) Garantire al F.A.I. l’espletamento di tutte le attività organizzative
e logistiche atte al godimento del bene da parte
del pubblico.
c) Promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione
del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale
della Valle Brembana, con particolare riferimento all’Alta
Valle Brembana e alla Valsecca di Roncobello, anche
operando in collaborazione con gli enti locali, con le
istituzioni culturali, con le associazioni turistiche, con le
varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private
per la promozione di iniziative di carattere culturale inerenti
la Valle Brembana.
d) Raccogliere e ordinare documenti, riproduzioni, pubblicazioni
e audiovisivi di interesse locale.
e) Attuare il collegamento con le scuole del territorio per incentivare
studi e ricerche in campo storico, geografico, etnografico,
artistico.
f) Offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa
a chiunque ne farà richiesta in coerenza con gli
scopi dell’Associazione.
g) Promuovere conferenze, corsi, convegni e occasioni di dibattito
e di confronto culturali su tutto il territorio rivolti a
tutta la popolazione.
h) Diffondere la cultura, cioè le conoscenze tramandate e apprese
e le esperienze, come strumento di valorizzazione e
promozione delle persone e della comunità, di coesione
sociale, di solidarietà e di pace.
i) Pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici,
geografici, etnografici.
j) Pubblicare un bollettino periodico annuale dell’Associazione;
tale bollettino sarà distribuito gratuitamente ai soci
in regola con la quota sociale.
Art. 5 - Patrimonio
L'Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione
è costituito da:
a) Contributi a fondo perduto da parte dei soci e contributi
annuali degli associati.
b) Eventuali contributi di Enti pubblici o privati, imprese e
persone fisiche: dai beni di proprietà dell’associazione.
c) Da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività
sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.
d) Da ogni eventuale bene mobile o immobile che appartenga
all’Associazione per donazione, lascito, successione o
rapporti analoghi.
L’ordinaria amministrazione del patrimonio è di competenza
del Presidente il quale informa il Consiglio Direttivo, in occasione
delle riunioni dello stesso, degli atti compiuti.
Le delibere relative alla straordinaria amministrazione del
patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo.
Gli atti amministrativi sono sottoscritti dal Presidente o da chi
lo sostituisce.
Art. 6 - Esercizio finanziario
L’Esercizio finanziario e sociale ha decorrenza dal 1 gennaio
al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative
al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo
ed è approvato dall’Assemblea entro il giorno 30 di
aprile di ciascun anno.
Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio
preventivo dell’esercizio successivo, previa predisposizione
della relazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o gli avanzi di gestione
saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la
realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
Art. 7 - Soci
Sono soci dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto
l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli
che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal
Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di "sostenitori",
che forniscono un sostegno economico alle attività
dell’organizzazione, nonché nominare "soci onorari" persone
che hanno fornito un particolare contributo alla vita
dell’organizzazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone
giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato
con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
Ciascun socio maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime
preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione
dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli
organi direttivi dell’organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.
Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di
accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo,
che deve prendere in esame le domande dei nuovi
soci nel corso della prima riunione successiva alla data di
presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci
dell’organizzazione.
I soci cessano di partecipare all’organizzazione:
a. per dimissione volontarie;
b. per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
programmate;
c. per mancato versamento del contributo (quota sociale) per
l’esercizio sociale in corso;
d. per decesso;
e. per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
f. per persistente violazione degli obblighi statutari.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio
Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se
nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere
sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione
è inappellabile.
Art. 8 - Diritti e obblighi degli associati
I soci hanno diritto di frequentare la sede dell’Associazione
e di partecipare a tutte le sue iniziative.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi annuali nella
misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il
31 dicembre di ogni anno ed a prestare, nei limiti delle proprie
possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività
sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.
I soci hanno diritto a:
a) Eleggere gli organi dell’Associazione.
b) Discutere, proporre, promuovere e partecipare volontariamente
alla organizzazione delle attività gestite annualmente
dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono
essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo
opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma
di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
Art. 9 - Gli organismi dell'Associazione
Sono organismi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci.
b) Il Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Il Vice Presidente
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
d) Il Comitato dei Garanti.
A comporre il Consiglio Direttivo possono essere eletti solo
coloro che sono associati.
Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito e hanno
la durata di tre anni.
Ai soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta
il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme
stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Art. 10 - L’Assemblea
L’Assemblea generale è costituita dai soci iscritti nell’apposito
Libro ed in regola con il pagamento dei contributi, i quali
tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, dalle sue
deliberazioni.
L’Assemblea generale si riunisce in sede ordinaria almeno
una volta l’anno ed ha le seguenti funzioni:
a) Elegge il Consiglio Direttivo.
b) Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato dei
Garanti.
c) Approva il programma e il bilancio preventivo.
d) Approva la relazione di attività ed il bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
e) Delibera le attività e le iniziative proposte dal Consiglio
Direttivo.
f) Formula proposte al Consiglio Direttivo per l’attività dell’Associazione.
g) Delibera sulle modifiche statutarie.
h) Delibera lo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea generale discute quant’altro venga comunque
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale è inoltre convocata in sede straordinaria
su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo,
quando tali organi ne ravvisano la necessità, oppure
quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci con
domanda motivata e sottoscritta.
L’Assemblea è convocata dal Presidente (o in difetto dal Vice
Presidente) presso la sede sociale o in altro luogo mediante
avviso pubblico affisso all’albo della sede dell’Associazione
e con avviso personale spedito (o recapitato a mano, a mezzo
fax o e-mail) a ciascun socio almeno otto giorni prima di
quello fissato per la riunione e contenente l’ordine del giorno,
la data, l’ora e il luogo della riunione.
In prima convocazione l’Assemblea generale è validamente
costituita quando siano presenti e rappresentati almeno la
maggioranza (50% + 1) degli associati e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, che può disporsi nello stesso giorno
fissato per la prima convocazione e purché sia trascorsa
almeno un’ora da quest’ultima, l’Assemblea generale è valida
con qualsiasi numero di soci e le deliberazioni saranno
prese a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di voto singolo e di elettorato attivo e passivo nelle
assemblee tutti i soci maggiori d’età; ciascun socio maggiore
d’età ha quindi diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare
in assemblea da altro socio mediante delega scritta.
Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.
Il Presidente dell’Assemblea sarà assistito dal Segretario del
Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento,
da un altro socio con funzioni di Segretario, per la redazione
del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’Assemblea
generale sarà presieduta dal Vice Presidente.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette Consiglieri
designati dall’Assemblea dei soci.
I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Essi entrano in carica con il conferimento del mandato e scadono
dopo il terzo anno successivo.
Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente,
il Vice Presidente e affida incarichi agli altri componenti.
Designa inoltre un Segretario - Tesoriere, scelto anche tra
estranei.
Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente,
almeno una volta ogni quattro mesi.
L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti
da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno
otto giorni prima della riunione.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni diramando
la comunicazione a mezzo fax, telefax e comunque
con ogni altro mezzo idoneo, purché per iscritto.
Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza
dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente, se partecipante.
Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale
ballottaggio in caso di parità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
In loro assenza presiede il Consigliere scelto dallo stesso
Consiglio Direttivo.
I verbali, sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario della
riunione, saranno riportati su apposito Libro e conservati
agli atti dell’Associazione.
Essi potranno essere consultati dai Consiglieri; nella prima riunione
successiva se ne darà lettura per l’approvazione.
Verrà dichiarato decaduto il Consigliere che risulti assente
ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio
Direttivo.
In caso di decadenza o decesso o dimissioni di uno o più
consiglieri, subentrano automaticamente nella carica di Consiglieri
quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di
voti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione dell’Associazione
nel senso più ampio e lo svolgimento di ogni azione
intesa al conseguimento dei fini statutari.
In particolare esso:
a) Elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e designa
un segretario - tesoriere.
b) Redige il progetto di bilancio e la relazione da presentare
all’Assemblea generale.
c) Delibera il programma di lavoro.
d) Delibera circa la costituzione di eventuali commissioni
consultive e ne designa i componenti, anche in persone
estranee agli organi associativi, stabilendone attività e
compensi.
e) Delibera sull’ammissione dei richiedenti e sull’esclusione
degli associati.
f) Designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri
organismi costituiti o costituendi.
g) Provvede all’amministrazione del patrimonio ed alla gestione
dell’Associazione.
h) Redige Regolamenti interni e nomina consulenti per incarichi
continuativi.
i) Esprime parere sulle modifiche statutarie.
j) Delibera annualmente l’importo della quota associativa.
k) Opera la selezione e la scelta dei testi presentati per la
stampa del Bollettino annuale.
l) Cura le fasi operative di redazione e di stampa delle eventuali
pubblicazioni.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni
ad un Comitato esecutivo od anche ad uno o più componenti
del Consiglio stesso, determinandone in ogni caso compiti e
deleghe.
Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal Presidente
e su richiesta scritta di almeno 2 consiglieri.
Il Segretario -Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo redige
i verbali delle sedute del Consiglio stesso e dell’Assemblea,
redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato
il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee, il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Cura inoltre l’inventario dei beni dell’Associazione e la gestione
della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità,
controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto
di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Art. 12 - La Presidenza e la Vice Presidenza
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi componenti nella prima riunione successiva al
suo insediamento.
Il Presidente nomina un Segretario-Cassiere che lo assisterà
nell’espletamento delle sue funzioni e potrà essere delegato allo
svolgimento delle operazioni bancarie e postali necessarie.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo seno il Vice Presidente
dell’Associazione.
Il Vice Presidente assume compiti di sostituzione del Presidente
in caso di impedimento, assenza o decadenza.
Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice
Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per la relativa
elezione entro 90 giorni dall’evento che l’ha provocata.
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di
legge e di Statuto, in tutte le sedi e gli organismi, ed è responsabile
del suo andamento.
Egli convoca e presiede l’Assemblea generale ed il Consiglio
Direttivo: ne orienta e dirige i lavori.
Dà esecuzione e sovrintende all’esecuzione delle delibere
degli organi medesimi.
Gli competono i poteri e le facoltà per la gestione ed amministrazione
dell’Associazione.
Ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed
adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati
dai competenti organi associativi.
In casi di reale urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene
necessari, chiedendo poi al più presto approvazione e
ratifica all’organo competente.
Il Presidente ha la responsabilità dei rapporti con gli istituti
bancari, può sottoscrivere prestiti o fideiussioni, può presentare
richieste di finanziamenti pubblici o privati, può firmare
la richiesta di partecipazione a bandi di gara per i Fondi Sociali
Europei o regionali o di altro genere.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo e quindi riceve
facoltà di assumere, licenziare il personale dipendente, irrogare
sanzioni e di stipulare contratti di consulenza.
Il Presidente stabilirà continuamente, o volta a volta, gli ambiti
di collaborazione, compreso l’uso della firma associativa.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori è costituito da 3 revisori.
Sono nominati dall’Assemblea generale, che designa il Presidente
del Collegio.
I membri del Collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell’Associazione ed attesta
la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo)
alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione da
consegnare all’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione.
L’iniziativa per le riunioni spetta regolarmente al Presidente
del Collegio.
Art. 14 - Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla corretta
applicazione dello Statuto, di dirimere eventuali controversie
che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e l’Associazione.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, indicati
dall’Assemblea generale dei Soci che designa il Presidente
del Comitato.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 15 - Scioglimento
Lo scioglimento potrà avvenire:
a) In forza di legge;
b) Per deliberazione dell’Assemblea generale;
c) Per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.
Verificandosi il caso di scioglimento, l’Assemblea generale
nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all’Associazione,
determinandone poteri, facoltà ed eventuali
compensi.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi
la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal
Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata
con specifico ordine del giorno. I beni che residuano
dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato
sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che
nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art.
5, comma 4 della Legge 266 / 91, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti
beni, utili e riserve ai soci.
Art. 16 - Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli
aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea
straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli
aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 17 - Disposizioni Generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si
fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
Il presente Statuto è stato ratificato all’unanimità nell’Assemblea
dei soci del 21 marzo 2009.
Sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea
Giovanna Locatelli
Sottoscritto dal Segretario dell’Assemblea
Maria Angela Gervasoni
Roncobello, 21 marzo 2009
Registrato all’Ufficio delle Entrate di Zogno il 06 aprile 2009 al n° 508 serie 3 esatte E 171/72